Con sentenza n.869 depositata in data 23 giugno 2016 il TAR Brescia è tornato ad occuparsi della nota questione della mancata esecuzione delle sentenze civili, ormai passate in giudicato, con le quali lo Stato (nel caso di specie il Ministero della Salute) è condannato a versare, a titolo di indennizzo ex lege 210/1992 e/o di risarcimento del danno, somme anche ingenti in favore dei privati cittadini. Mentre però molti TAR sparsi per l’Italia tendono incomprensibilmente a concedere all’Amministrazione un ulteriore termine per adempiere (che va a sommarsi a quello, non breve, già trascorso dalla data in cui la sentenza che si vuole venga pagata è stata emessa), il TAR di Brescia ha condivisibilmente ritenuto di adottare una soluzione che appare certo più in linea con le esigenze di garantire al privato una tutela effettiva, in conformità con le raccomandazioni provenienti dalle autorità sovranazionali.
Il Collegio bresciano, tenendo conto del rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e del tempo già trascorso dal deposito della sentenza della Corte d’Appello-Sezione Lavoro di Brescia n. 491/2013, ha ritenuto preferibile nominare direttamente il commissario ad acta, “che dovrà adottare tutti i provvedimenti amministrativi e contabili necessari, fino all’emissione del mandato di pagamento a favore del ricorrente. Questo compito è attribuito al responsabile della DG Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, in considerazione dell’attuale competenza specifica di tale articolazione organizzativa in materia di indennizzi. Trattandosi di un dirigente dell’amministrazione convenuta in giudizio, non appare necessario fissare alcun compenso”; il commissario ad acta dovrà far conseguire alla ricorrente quanto dovuto in forza della citata sentenza n. 491/2013, passata in giudicato, con gli interessi legali fino al saldo, nonché le spese del presente giudizio (liquidate come in dispositivo) e il rimborso del contributo unificato; il termine di emissione del mandato di pagamento è fissato in sessanta giorni dal deposito della sentenza.
Di particolare importanza appare il rilievo che “la mancanza di disponibilità finanziarie su un apposito capitolo di bilancio non è un’esimente per non onorare i debiti dell’amministrazione accertati mediante sentenza (v. CEDU GC 29 marzo 2006, Cocchiarella, punto 90; CEDU Sez. II 21 dicembre 2010, Gaglione, punto 35). L’amministrazione è quindi tenuta, direttamente o su impulso del commissario ad acta, a operare le necessarie variazioni di bilancio per reperire fondi sufficienti al pagamento delle somme dovute (v CEDU, Cocchiarella, cit., punto 101; CEDU, Gaglione, cit., punto 59), anche modificando le priorità di spesa precedentemente stabilite.”